Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve dichiarare l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
In particolare, l'articolo 2 della Legge 23/12/2009, n. 191 concede alle Regioni la possibilità di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte del richiedente. A tal proposito, attraverso la la Delibera della Giunta Regionale 13/01/2010, n. 11003, la Regione Lombardia ha deliberato di non chiedere il DURC agli operatori su area pubblica in quanto l’attestazione assolve già anche alle finalità previste dalla norma statale, pertanto non si ritiene necessario introdurre un ulteriore adempimento per i soggetti interessati.
L’attestazione rappresenta quindi il documento che sostituisce a tutti gli effetti il DURC!
L'attestazione è quindi, in sostanza, una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la richiesta di attestazione è effettuata e pertanto deve essere riferita a tale momento.